Art. 7

In vigore dal 19 dic 2017
1.   Il recupero di qualsiasi aiuto incompatibile concesso nel quadro delle misure di cui all' è immediato ed effettivo. 2.   Malta assicura che la presente decisione sia attuata entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione.
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Art. 7 Decisione (UE) 2019/1116 — Testo vigente | Portale Normativo