Art. 6

In vigore dal 19 dic 2017
1.   Malta recupera gli aiuti incompatibili concessi nel quadro delle misure di cui all' da qualsiasi beneficiario. 2.   Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del suo effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati su base composta a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (153) e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (154) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
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Art. 6 Decisione (UE) 2019/1116 — Testo vigente | Portale Normativo