Art. 8

Indipendenza dei fornitori dell'elemento di autenticazione

In vigore dal 15 dic 2017
Indipendenza dei fornitori dell'elemento di autenticazione 1.   Ai fini dell', paragrafo 2, un fornitore di elementi di autenticazione e, se del caso, i suoi subfornitori, sono considerati indipendenti se sono soddisfatti i seguenti criteri: a) indipendenza dall'industria del tabacco in termini di forma giuridica, organizzazione e processo decisionale; si valuta, segnatamente, se l'impresa o il gruppo di imprese sia sotto il controllo diretto o indiretto dell'industria del tabacco, anche con una partecipazione minoritaria; b) indipendenza dall'industria del tabacco in termini finanziari, che sarà presunta se, prima di assumere le funzioni, l'impresa o il gruppo di imprese ricava meno del 10 % del fatturato annuo a livello mondiale, al netto dell'IVA e di altre imposte indirette, dai beni e servizi forniti al settore del tabacco nel corso degli ultimi due anni civili, come può essere determinato sulla base dei conti approvati più recenti; per ciascun anno civile successivo, il fatturato annuo a livello mondiale, al netto dell'IVA e delle altre imposte indirette, da beni e servizi forniti al settore del tabacco non supera il 20 %; c) assenza di conflitti di interessi con l'industria del tabacco da parte dei responsabili della direzione dell'impresa o del gruppo di imprese, compresi i membri del consiglio di amministrazione o di qualsiasi altra forma di organo direttivo. In particolare, essi: i) non hanno fatto parte di strutture aziendali dell'industria del tabacco negli ultimi cinque anni; ii) agiscono in modo indipendente da qualsiasi interesse pecuniario o non pecuniario legato all'industria del tabacco, compresi il possesso di azioni, la partecipazione a programmi pensionistici privati, o da interessi di partner, coniugi o parenti diretti in linea ascendente o discendente. 2.   Se ricorre a subfornitori, un fornitore di elementi di autenticazione mantiene la responsabilità di garantire la conformità dei subfornitori ai criteri di indipendenza di cui al paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri e la Commissione possono esigere che i fornitori di elementi di autenticazione, compresi se del caso i loro subfornitori, trasmettano loro i documenti necessari per valutare la conformità ai criteri di cui al paragrafo 1. Tali documenti possono includere dichiarazioni annuali di conformità ai criteri di indipendenza di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri e la Commissione possono richiedere che le dichiarazioni annuali includano un elenco completo dei servizi forniti all'industria del tabacco nell'ultimo anno civile e dichiarazioni di indipendenza finanziaria dall'industria del tabacco individuali da parte di tutti i membri della dirigenza del fornitore indipendente. 4.   Qualsiasi mutamento delle circostanze relative ai criteri di cui al paragrafo 1 in grado di pregiudicare l'indipendenza di un fornitore di elementi di autenticazione (compresi, se del caso, i suoi subfornitori) che sussista per due anni civili consecutivi è comunicato senza indugio agli Stati membri interessati e alla Commissione. 5.   Se dalle informazioni ottenute a norma del paragrafo 3 o dalla comunicazione di cui al paragrafo 4 emerge che un fornitore di elementi di autenticazione (compresi, se del caso, i suoi subfornitori) non soddisfa più i criteri di cui al paragrafo 1, entro un ragionevole lasso di tempo e al più tardi entro la fine dell'anno civile successivo all'anno civile in cui sono state ricevute le informazioni o la comunicazione, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la conformità con i criteri di cui al paragrafo 1. 6.   I fornitori di elementi di autenticazione informano senza indugio gli Stati membri interessati e la Commissione in merito a eventuali casi di minacce o di altri tentativi di esercitare influenza indebita che possono effettivamente o potenzialmente compromettere la loro indipendenza. 7.   Le autorità pubbliche o le imprese di diritto pubblico e i relativi subfornitori sono considerati indipendenti dall'industria del tabacco. 8.   Le procedure che disciplinano il controllo della conformità ai criteri di indipendenza stabiliti al paragrafo 1 sono soggette a riesame periodico da parte della Commissione al fine di valutarne la conformità alle prescrizioni della presente decisione. Le conclusioni del riesame sono pubblicate e costituiscono parte integrante della relazione sull'applicazione della direttiva 2014/40/UE prevista all'articolo 28 della direttiva stessa.
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Indipendenza dei fornitori dell'elemento di autenticazione (Art. 8 Decisione (UE) 2018/576) — Testo vigente | Portale Normativo