Art. 3

Elemento di sicurezza

In vigore dal 15 dic 2017
Elemento di sicurezza 1.   Gli Stati membri prescrivono che gli elementi di sicurezza siano composti di non meno di cinque tipi di elementi di autenticazione, di cui almeno: a) uno palese; b) uno seminascosto; c) uno nascosto. 2.   Gli Stati membri prescrivono che almeno uno degli elementi di autenticazione, di cui al paragrafo 1, sia fornito da un fornitore terzo indipendente che soddisfi gli obblighi di cui all'. 3.   Ciascuno Stato membro comunica ai fabbricanti e agli importatori di prodotti del tabacco la combinazione o le combinazioni di elementi di autenticazione da utilizzare per gli elementi di sicurezza applicati alle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immessi sul suo mercato. Gli elementi di autenticazione di cui al primo comma possono comprendere qualunque tipo di elemento di autenticazione palese, seminascosto e nascosto di cui all'allegato. 4.   La comunicazione di cui al paragrafo 3 è effettuata entro il 20 settembre 2018. Eventuali cambiamenti successivi della combinazione o delle combinazioni di elementi di autenticazione sono comunicati dagli Stati membri ai fabbricanti e agli importatori di prodotti del tabacco almeno sei mesi prima della data in cui tali modifiche dovrebbero entrare in vigore.
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