Art. 4

Uso dei bolli fiscali come elemento di sicurezza

In vigore dal 15 dic 2017
Uso dei bolli fiscali come elemento di sicurezza 1.   Gli Stati membri che consentono l'uso di bolli fiscali o marchi di identificazione nazionale a fini fiscali per sviluppare elementi di sicurezza provvedono affinché gli elementi di sicurezza finali soddisfino le prescrizioni di cui all' della presente decisione e all'articolo 16 della direttiva 2014/40/UE. 2.   Se non rispetta una o più prescrizioni di cui al paragrafo 1, un bollo fiscale o marchio di identificazione nazionale a fini fiscali destinato a essere utilizzato come elemento di sicurezza è utilizzato soltanto come parte dell'elemento di sicurezza. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco siano informati dei tipi di elementi di autenticazione supplementari prescritti per sviluppare un elemento di sicurezza conforme. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono rese disponibili ai fabbricanti e agli importatori di prodotti del tabacco entro il 20 settembre 2018. Eventuali ulteriori informazioni relative alle modifiche apportate al bollo fiscale o al marchio di identificazione nazionale a fini fiscali destinato a essere utilizzato come elemento di sicurezza devono essere comunicate ai fabbricanti e agli importatori di prodotti del tabacco almeno sei mesi prima della data in cui le modifiche dovrebbero entrare in vigore, purché l'informazione sia loro necessaria per poter sviluppare un elemento di sicurezza conforme.
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