Art. 6

Integrità degli elementi di sicurezza

In vigore dal 15 dic 2017
Integrità degli elementi di sicurezza 1.   Gli Stati membri possono decidere, in qualsiasi momento, di applicare o revocare i regimi di rotazione degli elementi di sicurezza. 2.   Se ha motivo di credere che l'integrità di un qualsiasi elemento di autenticazione di un elemento di sicurezza in quel momento in uso sul suo mercato sia compromessa, uno Stato membro prescrive che l'elemento di sicurezza in questione sia sostituito o modificato. Se individua un elemento di sicurezza compromesso, uno Stato membro ne informa i fabbricanti, gli importatori e i fornitori di elementi di sicurezza interessati entro cinque giorni lavorativi. 3.   Gli Stati membri possono stabilire orientamenti o obblighi formali in materia di sicurezza delle procedure di produzione e di distribuzione, come quelli relativi all'uso di apparecchiature e altri componenti sicuri, alle verifiche, agli strumenti di controllo per i quantitativi di produzione e al trasporto sicuro, al fine di prevenire, scoraggiare, individuare e attenuare la produzione e la distribuzione illecite o il furto di elementi di sicurezza e degli elementi di autenticazione che li compongono.
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