Art. 4

Circostanze aggravanti e attanuanti

In vigore dal 3 nov 2017
Circostanze aggravanti e attanuanti Nel calcolo dell'importo di una sanzione, la BCE tiene conto, se pertinenti, delle circostanze del caso specifico, come previsto all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2532/98.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2017:2097:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo