Art. 4
Circostanze aggravanti e attanuanti
In vigore dal 3 nov 2017
Circostanze aggravanti e attanuanti
Nel calcolo dell'importo di una sanzione, la BCE tiene conto, se pertinenti, delle circostanze del caso specifico, come previsto all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2532/98.
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