Art. 2
Principi generali
In vigore dal 3 nov 2017
Principi generali
1. La presente decisione stabilisce la metodologia osservata dalla BCE per il calcolo dell'importo delle sanzioni irrogate dalla BCE nei confronti di un gestore di SPIS per violazioni del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28).
2. La BCE può irrogare un'ammenda o una penalità di mora a titolo di sanzione per violazione del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28).
3. La BCE determina l'importo della sanzione da irrogare sulla base di un processo in due fasi, che inizia con il calcolo dell'importo base della sanzione, suscettibile di aumento o riduzione alla luce di circostanze attenuanti o aggravanti pertinenti al caso specifico.
Storico versioni
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