Art. 4
In vigore dal 28 set 2017
1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.
2. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione e ne informa la persona o l'entità interessata.
Storico versioni
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