Art. 2

In vigore dal 28 set 2017
1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone o entità designate dal comitato delle sanzioni in quanto responsabili o complici delle seguenti attività o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o in esse coinvolte, direttamente o indirettamente: a) la partecipazione alle ostilità, in violazione dell'accordo; b) azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo; c) l'azione per conto di o a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui alle lettere a) e b), oppure il loro sostegno o finanziamento, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, nonché il traffico di beni culturali; d) il coinvolgimento nella pianificazione, direzione, promozione o esecuzione di attacchi contro: i) le varie entità menzionate nell'accordo, incluse le istituzioni locali, regionali e statali, le pattuglie comuni e le forze di sicurezza e difesa del Mali; ii) le forze di pace della MINUSMA e altro personale delle Nazioni Unite o associato, inclusi i membri del gruppo di esperti; iii) le forze di sicurezza internazionali, inclusa la FC-G5S, le missioni dell'Unione europea e le forze francesi; e) l'ostruzione dell'inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure dell'accesso o della distribuzione di aiuti umanitari nel paese; f) la pianificazione, direzione o esecuzione in Mali di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, inclusi quelli che prevedono attacchi contro civili, tra cui donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio; g) l'impiego o il reclutamento di bambini da parte di gruppi armati o forze armate nell'ambito del conflitto armato in Mali, in violazione del diritto internazionale applicabile; h) agevolano consapevolmente il viaggio di una persona inserita nell'elenco in violazione delle restrizioni di viaggio; o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità da essi possedute o controllate. L'elenco delle persone o entità designate di cui al presente paragrafo figura nell'allegato. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone o entità elencate nell'allegato della presente decisione, né è destinato a loro vantaggio. 3.   Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a fondi e risorse economiche che lo Stato membro interessato abbia riconosciuto: a) necessari per coprire le spese di base, compreso il pagamento di generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; oppure b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; oppure c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare, ove opportuno, l'accesso a tali fondi o risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia espresso un parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica. 4.   Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a fondi o risorse economiche che lo Stato membro interessato abbia riconosciuto: a) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato la corrispondente decisione al comitato delle sanzioni e questi l'abbia approvata; b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data di inserimento della persona o entità nell'allegato, non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1 e lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato delle sanzioni. 5.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, caso per caso, che una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Mali e di stabilità nella regione. 6.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona o entità designata effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inserimento di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 e previa notifica da parte dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni dell'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, ove opportuno, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tal fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione. 7.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive di cui alla presente decisione; purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2017:1775:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2017/1775 — Testo vigente | Portale Normativo