Art. 1
In vigore dal 28 set 2017
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire l'ingresso o il transito nei loro territori delle persone designate dal comitato delle sanzioni in quanto responsabili o complici delle seguenti attività o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o in esse coinvolte, direttamente o indirettamente:
a)
la partecipazione alle ostilità, in violazione dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali («accordo»);
b)
azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo;
c)
l'azione per conto di o a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui alle lettere a) e b), oppure il loro sostegno o finanziamento, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, nonché il traffico di beni culturali;
d)
il coinvolgimento nella pianificazione, direzione, promozione o esecuzione di attacchi contro:
i)
le varie entità menzionate nell'accordo, incluse le istituzioni locali, regionali e statali, le pattuglie comuni e le forze di sicurezza e difesa del Mali;
ii)
le forze di pace della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite (MINUSMA) e altro personale delle Nazioni Unite o associato, inclusi i membri del gruppo di esperti;
iii)
le forze di sicurezza internazionali, inclusa la Force Conjointe des Etats du G5 Sahel (FC-G5S), le missioni dell'Unione europea e le forze francesi;
e)
l'ostruzione dell'inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure dell'accesso o della distribuzione di aiuti umanitari nel paese;
f)
la pianificazione, direzione o esecuzione in Mali di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, inclusi quelli che prevedono attacchi contro civili, tra cui donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio;
g)
l'impiego o il reclutamento di bambini da parte di gruppi armati o forze armate nell'ambito del conflitto armato in Mali, in violazione del diritto internazionale applicabile;
h)
agevolano consapevolmente il viaggio di una persona inserita nell'elenco in violazione delle restrizioni di viaggio.
L'elenco delle persone designate di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel territorio nazionale.
3. Il paragrafo 1 non si applica se l'ingresso o il transito è necessario per l'espletamento di una procedura giudiziaria.
4. Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, caso per caso, che:
a)
l'ingresso o il transito è giustificato da esigenze umanitarie, inclusi obblighi religiosi;
b)
una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Mali e di stabilità nella regione.
5. Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3 o 4, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone oggetto dell'autorizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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