Art. 4

In vigore dal 25 set 2017
In deroga all', paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, i beni importati dall'Ucraina in Polonia da soggetti passivi aventi pieno diritto alla detrazione non sono soggetti all'IVA nella misura in cui detti beni sono utilizzati per la manutenzione dei ponti di cui all'allegato della presente decisione.
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