Art. 1

In vigore dal 25 set 2017
La Polonia è autorizzata a concludere un accordo con l'Ucraina che contenga disposizioni di deroga all', paragrafo 1, lettera d), e all' della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento IVA delle operazioni e l'ambito di applicazione territoriale del sistema dell'IVA relativamente alla manutenzione dei tre ponti stradali situati al confine polacco-ucraino di cui all'allegato della presente decisione.
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