Art. 3

In vigore dal 25 set 2017
In deroga all' della direttiva 2006/112/CE, i ponti di confine di cui all'allegato della presente decisione, la cui manutenzione è di responsabilità dell'Ucraina, sono considerati, ai fini delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi destinate alla loro manutenzione, parte del territorio soggetto alla sovranità dell'Ucraina anche nel tratto che si estende sul territorio soggetto alla sovranità della Polonia.
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