Art. 6

In vigore dal 25 set 2017
L'allegato IX del protocollo 1 dell'accordo è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IX del Protocollo 1 Paesi e territori d'oltremare Ai sensi del presente protocollo, per «paesi e territori d'oltremare» si intendono i paesi e i territori di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunità europea, elencati di seguito. (Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione) 1. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca: — Groenlandia. 2. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con la Repubblica francese: — Nuova Caledonia e dipendenze, — Polinesia francese, — Saint Pierre e Miquelon, — Saint-Barthélemy, — Terre australi ed antartiche francesi, — Wallis e Futuna. 3. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno dei Paesi Bassi: — Aruba, — Bonaire, — Curaçao, — Saba, — Sint Eustatius, — Sint Maarten. 4. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: — Anguilla, — Bermuda, — Isole Cayman, — Isole Falkland, — Georgia del Sud e Sandwich australi, — Montserrat, — Pitcairn, — Sant'Elena e dipendenze, — Territori dell'Antartico britannico, — Territori britannici dell'Oceano indiano, — Isole Turks e Caicos, — Isole Vergini britanniche. .
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