Art. 6
In vigore dal 25 set 2017
L'allegato IX del protocollo 1 dell'accordo è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO IX del Protocollo 1
Paesi e territori d'oltremare
Ai sensi del presente protocollo, per «paesi e territori d'oltremare» si intendono i paesi e i territori di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunità europea, elencati di seguito.
(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)
1.
Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:
—
Groenlandia.
2.
Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con la Repubblica francese:
—
Nuova Caledonia e dipendenze,
—
Polinesia francese,
—
Saint Pierre e Miquelon,
—
Saint-Barthélemy,
—
Terre australi ed antartiche francesi,
—
Wallis e Futuna.
3.
Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno dei Paesi Bassi:
—
Aruba,
—
Bonaire,
—
Curaçao,
—
Saba,
—
Sint Eustatius,
—
Sint Maarten.
4.
Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
—
Anguilla,
—
Bermuda,
—
Isole Cayman,
—
Isole Falkland,
—
Georgia del Sud e Sandwich australi,
—
Montserrat,
—
Pitcairn,
—
Sant'Elena e dipendenze,
—
Territori dell'Antartico britannico,
—
Territori britannici dell'Oceano indiano,
—
Isole Turks e Caicos,
—
Isole Vergini britanniche.
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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