Art. 5
In vigore dal 25 set 2017
Gli Stati dell'AOA si impegnano a non presentare rivendicazioni, richieste o rinvii e a non modificare o revocare eventuali concessioni a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994 o dell'articolo XXI del GATS, in relazione all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
Storico versioni
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