Art. 4

In vigore dal 25 set 2017
1.   L'accordo si applica alle merci esportate dagli Stati dell'AOA nella Repubblica di Croazia o dalla Repubblica di Croazia negli Stati dell'AOA, purché esse risultino conformi alle disposizioni del protocollo 1 dell'accordo e al 1o luglio 2013 siano state già spedite o si trovino in custodia temporanea presso un deposito doganale o in una zona franca negli Stati dell'AOA o nella Repubblica di Croazia. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, il trattamento preferenziale è concesso purché, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.
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