Art. 2

In vigore dal 4 ago 2017
1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione. 2.   L'esecuzione tecnica dei progetti di cui all', paragrafo 2, è affidata al segretariato OSCE. 3.   Il segretariato OSCE svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con il segretariato OSCE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2017:1424:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2017/1424 — Testo vigente | Portale Normativo