Art. 2
In vigore dal 4 ago 2017
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica dei progetti di cui all', paragrafo 2, è affidata al segretariato OSCE.
3. Il segretariato OSCE svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con il segretariato OSCE.
Storico versioni
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