Art. 3

In vigore dal 4 ago 2017
1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all', paragrafo 2, è pari a 1 353 878,52 EUR. 2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione del contributo di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con il segretariato OSCE. L'accordo di finanziamento prevede che il segretariato OSCE debba assicurare la visibilità del contributo dell'Unione corrispondente alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
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