Art. 13

Obiettivi specifici applicabili alle STI TAF

In vigore dal 8 giu 2017
Obiettivi specifici applicabili alle STI TAF 1.   Il regolamento (UE) n. 1305/2014 («STI TAF») è rivisto al fine di semplificare la procedura di aggiornamento dei riferimenti tecnici in conformità alla procedura per la gestione del controllo delle modifiche delle STI TAF di cui alla sezione 7.2 dell'allegato di tale regolamento. 2.   Il contenuto e la struttura dei messaggi definiti nelle STI TAF in relazione allo scambio di carri e alla composizione del treno sono rivisti e, se del caso, semplificati. 3.   Il contenuto e la struttura dei messaggi definiti nelle STI TAF in relazione al trasporto combinato e multimodale sono rivisti e, qualora tali tipi di trasporto non siano disponibili, sono sviluppati al fine di agevolare la logistica e le operazioni. 4.   Se del caso le STI TAF includono dati che saranno scambiati con le applicazioni connesse alla sicurezza. 5.   Sono rivisti i collegamenti tra le banche dati delle STI TAF e gli strumenti utilizzati per migliorare le prestazioni del trasporto ferroviario di merci. 6.   Le STI TAF consentono all'Agenzia di valutare la conformità degli strumenti informatici utilizzati dal settore ferroviario europeo ai requisiti delle STI. 7.   Le STI TAF non impongono obblighi alle imprese ferroviarie che possono costituire un ostacolo alla digitalizzazione delle ferrovie.
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