Art. 11

Obiettivi specifici applicabili alle STI OPE

In vigore dal 8 giu 2017
Obiettivi specifici applicabili alle STI OPE 1.   La decisione 2012/757/UE («STI OPE») definisce i principi operativi fondamentali e le regole operative comuni per consentire la riduzione del numero delle norme nazionali. 2.   Le STI OPE includono disposizioni volte a garantire la compatibilità tra treni completi e tratte su cui questi ultimi devono essere utilizzati. 3.   Le STI OPE tengono conto dello sviluppo di metodi, protocolli di comunicazione e sistemi di scambio dati standardizzati. 4.   Le STI OPE tengono conto degli sviluppi dei registri di cui agli articoli 47, 48 e 49 della direttiva (UE) 2016/797. 5.   Le STI OPE definiscono la portata delle questioni aperte per le operazioni e distinguono tra le norme nazionali applicabili e le norme che richiedono un'armonizzazione tramite il diritto dell'Unione, al fine di consentire la migrazione verso un sistema interoperabile che definisce il livello ottimale di armonizzazione tecnica. 6.   Le STI OPE prevedono lo sviluppo di collegamenti coerenti con i requisiti operativi dei sistemi di gestione della sicurezza dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie. Ciò comprende garantire che la cultura della sicurezza e i fattori umani siano adeguatamente tenuti in considerazione. 7.   Se del caso le STI OPE definiscono le competenze e le qualifiche di tutto il personale addetto a compiti di sicurezza essenziali che non sono contemplate in altra legislazione pertinente.
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