Art. 10

Obiettivi specifici applicabili alle STI PRM

In vigore dal 8 giu 2017
Obiettivi specifici applicabili alle STI PRM 1.   Il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione («STI PRM») è rivisto al fine di stabilire i requisiti relativi all'inventario delle attività di cui all' di tale regolamento. Esso include disposizioni relative alla designazione delle entità responsabili della fornitura dei relativi dati e disposizioni che fissano un calendario per l'elaborazione dell'inventario delle attività da parte degli Stati membri. Tali disposizioni si basano sulle raccomandazioni dell'Agenzia di cui all', paragrafo 2, di tale regolamento e sulle migliori prassi risultanti dall'attuazione degli inventari delle attività stabiliti da ciascuno Stato membro. 2.   Le STI PRM definiscono le priorità e i criteri comuni al fine di migliorare ulteriormente l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta in base a una sintesi comparativa delle strategie contenute nei piani nazionali di attuazione di cui all' del regolamento (UE) n. 1300/2014. Tali priorità e criteri tengono conto delle migliori prassi derivanti dallo sviluppo e dall'attuazione di tali piani. 3.   Le STI PRM forniscono una definizione chiara di sedia a rotelle elettrica e manuale e dei requisiti applicabili alle sedie a rotelle elettriche innovative per accedere ai treni passeggeri in condizioni di sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_del:2017:1474:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo