Art. 10
Obiettivi specifici applicabili alle STI PRM
In vigore dal 8 giu 2017
Obiettivi specifici applicabili alle STI PRM
1. Il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione («STI PRM») è rivisto al fine di stabilire i requisiti relativi all'inventario delle attività di cui all' di tale regolamento.
Esso include disposizioni relative alla designazione delle entità responsabili della fornitura dei relativi dati e disposizioni che fissano un calendario per l'elaborazione dell'inventario delle attività da parte degli Stati membri.
Tali disposizioni si basano sulle raccomandazioni dell'Agenzia di cui all', paragrafo 2, di tale regolamento e sulle migliori prassi risultanti dall'attuazione degli inventari delle attività stabiliti da ciascuno Stato membro.
2. Le STI PRM definiscono le priorità e i criteri comuni al fine di migliorare ulteriormente l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta in base a una sintesi comparativa delle strategie contenute nei piani nazionali di attuazione di cui all' del regolamento (UE) n. 1300/2014.
Tali priorità e criteri tengono conto delle migliori prassi derivanti dallo sviluppo e dall'attuazione di tali piani.
3. Le STI PRM forniscono una definizione chiara di sedia a rotelle elettrica e manuale e dei requisiti applicabili alle sedie a rotelle elettriche innovative per accedere ai treni passeggeri in condizioni di sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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