Art. 14

Obiettivi specifici applicabili alle STI TAP

In vigore dal 8 giu 2017
Obiettivi specifici applicabili alle STI TAP 1.   Il regolamento (UE) n. 454/2011 («STI TAP») è rivisto al fine di semplificare la procedura di aggiornamento dei riferimenti tecnici in conformità alla procedura per la gestione del controllo delle modifiche delle STI TAP di cui alla sezione 7.5.2 dell'allegato di tale regolamento. 2.   L'ambito geografico delle STI TAP corrisponde all'ambito geografico delle STI TAF. 3.   Se del caso le STI TAP tengono conto del requisito essenziale «Accessibilità» come definito nell'allegato III, punto 1.6, della direttiva (UE) 2016/797. 4.   Le STI TAP tengono conto della revisione delle STI PRM, in particolare per quanto riguarda gli inventari delle attività e, se del caso, dell'iniziativa «Full Service Model» delle industrie del settore. 5.   Le STI TAP definiscono la quota delle attività connesse alla gestione delle strutture dati centralizzate al fine di tenere conto dei nuovi compiti e responsabilità dell'Agenzia e dell'organismo di governance istituito dalle industrie del settore al fine di accelerare l'attuazione della STI TAP. 6.   Le STI TAP sono volte ad agevolare lo sviluppo dell'emissione di biglietti globali, dell'emissione di biglietti integrati e dei sistemi di informazioni e prenotazioni per i viaggi multimodali. 7.   Le STI TAP consentono all'Agenzia di valutare la conformità degli strumenti informatici utilizzati dal settore ferroviario europeo ai requisiti delle STI.
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Obiettivi specifici applicabili alle STI TAP (Art. 14 Decisione (UE) 2017/1474) — Testo vigente | Portale Normativo