Art. 6
In vigore dal 17 mag 2017
Gli Stati membri possono, se del caso e in conformità del diritto dell'Unione, garantire che un'adeguata compensazione per il costo diretto della migrazione o della riassegnazione dell'uso dello spettro, in particolare quello a carico degli utenti finali, sia fornita in maniera tempestiva e trasparente allo scopo, tra l'altro, di agevolare la transizione verso tecnologie che utilizzano lo spettro in modo più efficiente.
A richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può fornire orientamenti in merito a tale compensazione al fine di agevolare la transizione nell'uso dello spettro.
Storico versioni
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