Art. 4

In vigore dal 17 mag 2017
Gli Stati membri garantiscono che la banda di frequenza 470-694 MHz («al di sotto dei 700 MHz») sia disponibile almeno fino al 2030 per la fornitura terrestre di servizi di trasmissione, inclusi i servizi televisivi liberamente accessibili, e per l'uso con apparecchiature PMSE audio senza fili, in funzione delle esigenze nazionali, tenendo conto al contempo del principio della neutralità tecnologica. Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi altro uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz sul rispettivo territorio sia compatibile con le esigenze nazionali di trasmissione nello Stato membro interessato e non causi interferenze dannose alla fornitura terrestre dei servizi di trasmissione in uno Stato membro limitrofo, né richieda protezione da essa. Detto uso non pregiudica gli obblighi derivanti da accordi internazionali, come gli accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze.
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