Art. 3

In vigore dal 17 mag 2017
1.   Quando autorizzano l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz o modificano i diritti d'uso esistenti per tale banda di frequenza, gli Stati membri tengono debitamente conto della necessità di conseguire gli obiettivi di velocità e di qualità di cui all', paragrafo 1, della decisione n. 243/2012/UE, inclusa la copertura in zone prioritarie nazionali predeterminate, se necessario, come quelle lungo i principali assi di trasporto terrestri, affinché le applicazioni senza fili e la leadership europea nei nuovi servizi digitali possano contribuire efficacemente alla crescita economica dell'Unione. Dette misure possono includere condizioni volte ad agevolare o a promuovere la condivisione delle infrastrutture di rete o dello spettro in conformità del diritto dell'Unione. 2.   In applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri valutano la necessità di imporre condizioni ai diritti d'uso delle frequenze nella banda di frequenza dei 700 MHz e, se del caso, consultano i pertinenti portatori di interesse al riguardo.
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Art. 3 Decisione (UE) 2017/899 — Testo vigente | Portale Normativo