Art. 8

Condizioni relative al campionamento e alle analisi del suolo

In vigore dal 16 mag 2017
Condizioni relative al campionamento e alle analisi del suolo 1.   I campioni sono prelevati dai 30 cm superiori del terreno agricolo e analizzati al fine di determinarne il contenuto di azoto e fosforo. 2.   Per ogni area dell'azienda agricola avente caratteristiche omogenee sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture, i campionamenti e le analisi sono effettuati con cadenza almeno quadriennale. 3.   Si esegue almeno un campionamento e un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo. 4.   I risultati delle analisi sono disponibili per ispezione presso l'allevamento di bovini.
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Condizioni relative al campionamento e alle analisi del suolo (Art. 8 Decisione (UE) 2017/847) — Testo vigente | Portale Normativo