Art. 8
Condizioni relative al campionamento e alle analisi del suolo
In vigore dal 16 mag 2017
Condizioni relative al campionamento e alle analisi del suolo
1. I campioni sono prelevati dai 30 cm superiori del terreno agricolo e analizzati al fine di determinarne il contenuto di azoto e fosforo.
2. Per ogni area dell'azienda agricola avente caratteristiche omogenee sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture, i campionamenti e le analisi sono effettuati con cadenza almeno quadriennale.
3. Si esegue almeno un campionamento e un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.
4. I risultati delle analisi sono disponibili per ispezione presso l'allevamento di bovini.
Storico versioni
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