Art. 9
Condizioni relative alla gestione dei terreni
In vigore dal 16 mag 2017
Condizioni relative alla gestione dei terreni
1. Almeno l'80 % della superficie coltivabile disponibile per l'applicazione di effluente è destinato a colture con elevato assorbimento di azoto e stagioni di crescita prolungate.
2. Le colture miglioratrici intercalate da praticoltura non sono arate prima del 1o marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state introdotte.
3. I terreni adibiti a praticoltura in via temporanea sono arati in primavera. Una coltura con stagione di crescita prolungata ed elevato assorbimento di azoto è seminata il più presto possibile, comunque non oltre 3 settimane dopo l'aratura dell'erba.
4. Le colture usate nella rotazione non contemplano le leguminose o altre colture che fissano l'azoto atmosferico, fatta eccezione per le seguenti:
a)
trifoglio presente nelle praticolture in percentuale inferiore al 50 % di trifoglio ed erba medica;
b)
erba medica presente nelle praticolture in percentuale inferiore al 50 % di trifoglio ed erba medica;
c)
orzo e piselli intercalati da praticoltura.
5. I parametri di fertilizzazione all'azoto per le colture successive alla praticoltura temporanea sono ridotti del valore dell'azoto relativo alla coltura precedente ai sensi dell'ordinanza n. 1055 (1.7.2016) sull'uso agricolo di fertilizzante nel periodo di programmazione 2016-2017 e delle ordinanze corrispondenti per i successivi periodi di programmazione per quanto riguarda i parametri di fertilizzazione, la tabella sulle norme di fertilizzazione per le colture agricole e vegetali nonché le successive modifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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