Art. 10
Monitoraggio
In vigore dal 16 mag 2017
Monitoraggio
1. Le autorità competenti accertano che le mappe siano stilate indicando quanto segue:
a)
la percentuale di allevamenti di bovini interessati da autorizzazioni, per ciascun comune;
b)
la percentuale di capi interessati da autorizzazioni per ciascun comune;
c)
la percentuale di superficie agricola interessata da autorizzazioni per ciascun comune.
Tali mappe sono aggiornate ogni anno.
I dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole adottate nelle aziende interessate da autorizzazioni sono raccolti a cura dell'autorità competente. Tali dati sono aggiornati ogni anno.
2. Le autorità competenti monitorano le acque della rizosfera, le acque superficiali e le acque sotterranee, e comunicano alla Commissione i dati relativi alla concentrazione di azoto e di fosforo nel profilo del suolo e alle concentrazioni di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee, in regime sia di deroga, sia di non deroga.
Il monitoraggio è effettuato a livello di azienda agricola nell'ambito del programma nazionale di controllo dei bacini di drenaggio agricoli. I siti di monitoraggio sono rappresentativi delle principali tipologie di suolo, delle pratiche di fertilizzazione prevalenti e delle colture principali. Nei bacini di drenaggio agricoli in suoli sabbiosi si effettua un monitoraggio rafforzato.
Le concentrazioni di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee sono inoltre monitorate in almeno il 3 % di tutte le aziende agricole beneficiarie di autorizzazioni.
3. Le autorità competenti effettuano indagini e analisi continue dei nutrienti nell'ambito del programma nazionale di controllo dei bacini di drenaggio agricoli e forniscono indicazioni sull'uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate negli allevamenti di bovini che beneficiano di un'autorizzazione.
Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all' e dal monitoraggio di cui all', paragrafo 2, sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, il quantitativo delle perdite di azoto e di fosforo dagli allevamenti di bovini che beneficiano di un'autorizzazione, in base a principi scientifici.
4. Le autorità competenti determinano la percentuale dei terreni oggetto di deroga coperti da:
a)
trifoglio o erba medica presente nelle praticolture;
b)
orzo e piselli intercalati da praticoltura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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