Art. 10 · Monitoraggio

Art. 10

Monitoraggio

In vigore dal 16 mag 2017
Monitoraggio 1.   Le autorità competenti accertano che le mappe siano stilate indicando quanto segue: a) la percentuale di allevamenti di bovini interessati da autorizzazioni, per ciascun comune; b) la percentuale di capi interessati da autorizzazioni per ciascun comune; c) la percentuale di superficie agricola interessata da autorizzazioni per ciascun comune. Tali mappe sono aggiornate ogni anno. I dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole adottate nelle aziende interessate da autorizzazioni sono raccolti a cura dell'autorità competente. Tali dati sono aggiornati ogni anno. 2.   Le autorità competenti monitorano le acque della rizosfera, le acque superficiali e le acque sotterranee, e comunicano alla Commissione i dati relativi alla concentrazione di azoto e di fosforo nel profilo del suolo e alle concentrazioni di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee, in regime sia di deroga, sia di non deroga. Il monitoraggio è effettuato a livello di azienda agricola nell'ambito del programma nazionale di controllo dei bacini di drenaggio agricoli. I siti di monitoraggio sono rappresentativi delle principali tipologie di suolo, delle pratiche di fertilizzazione prevalenti e delle colture principali. Nei bacini di drenaggio agricoli in suoli sabbiosi si effettua un monitoraggio rafforzato. Le concentrazioni di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee sono inoltre monitorate in almeno il 3 % di tutte le aziende agricole beneficiarie di autorizzazioni. 3.   Le autorità competenti effettuano indagini e analisi continue dei nutrienti nell'ambito del programma nazionale di controllo dei bacini di drenaggio agricoli e forniscono indicazioni sull'uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate negli allevamenti di bovini che beneficiano di un'autorizzazione. Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all' e dal monitoraggio di cui all', paragrafo 2, sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, il quantitativo delle perdite di azoto e di fosforo dagli allevamenti di bovini che beneficiano di un'autorizzazione, in base a principi scientifici. 4.   Le autorità competenti determinano la percentuale dei terreni oggetto di deroga coperti da: a) trifoglio o erba medica presente nelle praticolture; b) orzo e piselli intercalati da praticoltura.
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