Art. 12
Trasmissione delle informazioni
In vigore dal 16 mag 2017
Trasmissione delle informazioni
Ogni anno entro il 31 dicembre, le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni seguenti:
a)
le mappe con l'indicazione delle percentuali di allevamenti di bovini, di bestiame e di superficie agricola oggetto di una deroga individuale per ciascun comune, nonché le mappe sull'utilizzo locale del terreno, ai sensi dell', paragrafo 1;
b)
i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati e fosforo, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque, sia in regime di deroga, sia di non deroga, nonché l'impatto della deroga sulla qualità delle acque, ai sensi dell', paragrafo 2;
c)
i risultati del monitoraggio del suolo per quanto riguarda le concentrazioni di azoto e di fosforo nelle acque della rizosfera, in regime sia di deroga, sia di non deroga, ai sensi dell', paragrafo 2;
d)
i risultati delle indagini sull'utilizzo locale del terreno, la rotazione delle colture e le pratiche agricole ai sensi dell', paragrafo 3;
e)
i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all'entità delle perdite di azoto e fosforo dalle aziende agricole che beneficiano di un'autorizzazione di cui all', paragrafo 3;
f)
le tabelle che indicano la percentuale della superficie agricola oggetto di deroga coperta da trifoglio o erba medica presente nelle praticolture e da orzo o piselli intercalati da praticoltura, ai sensi dell', paragrafo 4;
g)
la valutazione dell'attuazione del regime di deroga, sulla base di controlli presso l'azienda agricola e di informazioni sulle aziende agricole inadempienti, nonché dei controlli amministrativi e delle ispezioni sul terreno, ai sensi dell';
h)
l'evoluzione del numero dei capi e della produzione di effluente di allevamento per categoria di bestiame in Danimarca e nelle aziende agricole oggetto della deroga.
I dati territoriali contenuti nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari, la Danimarca si avvale, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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