Art. 12 · Trasmissione delle informazioni

Art. 12

Trasmissione delle informazioni

In vigore dal 16 mag 2017
Trasmissione delle informazioni Ogni anno entro il 31 dicembre, le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni seguenti: a) le mappe con l'indicazione delle percentuali di allevamenti di bovini, di bestiame e di superficie agricola oggetto di una deroga individuale per ciascun comune, nonché le mappe sull'utilizzo locale del terreno, ai sensi dell', paragrafo 1; b) i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati e fosforo, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque, sia in regime di deroga, sia di non deroga, nonché l'impatto della deroga sulla qualità delle acque, ai sensi dell', paragrafo 2; c) i risultati del monitoraggio del suolo per quanto riguarda le concentrazioni di azoto e di fosforo nelle acque della rizosfera, in regime sia di deroga, sia di non deroga, ai sensi dell', paragrafo 2; d) i risultati delle indagini sull'utilizzo locale del terreno, la rotazione delle colture e le pratiche agricole ai sensi dell', paragrafo 3; e) i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all'entità delle perdite di azoto e fosforo dalle aziende agricole che beneficiano di un'autorizzazione di cui all', paragrafo 3; f) le tabelle che indicano la percentuale della superficie agricola oggetto di deroga coperta da trifoglio o erba medica presente nelle praticolture e da orzo o piselli intercalati da praticoltura, ai sensi dell', paragrafo 4; g) la valutazione dell'attuazione del regime di deroga, sulla base di controlli presso l'azienda agricola e di informazioni sulle aziende agricole inadempienti, nonché dei controlli amministrativi e delle ispezioni sul terreno, ai sensi dell'; h) l'evoluzione del numero dei capi e della produzione di effluente di allevamento per categoria di bestiame in Danimarca e nelle aziende agricole oggetto della deroga. I dati territoriali contenuti nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari, la Danimarca si avvale, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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