Art. 9

Obblighi in materia di conformità e di informazione

In vigore dal 14 feb 2017
Obblighi in materia di conformità e di informazione Gli Stati membri tengono la Commissione informata delle misure adottate per conformarsi alla presente decisione e delle deroghe eventualmente concesse in conformità all'.
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Obblighi in materia di conformità e di informazione (Art. 9 Decisione (UE) 2017/263) — Testo vigente | Portale Normativo