Art. 8
Sorveglianza rafforzata nei volatili selvatici
In vigore dal 14 feb 2017
Sorveglianza rafforzata nei volatili selvatici
1. L'autorità competente assicura che sia rafforzata la sorveglianza passiva delle popolazioni di volatili selvatici e sia effettuato un ulteriore monitoraggio dei volatili morti o malati in conformità agli orientamenti per l'attuazione dei programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici di cui all'allegato II della decisione 2010/367/UE, in particolare prestando attenzione all'elenco delle specie bersaglio stabilito in tale decisione ai fini del campionamento e delle analisi di laboratorio, nonché alle altre specie di volatili selvatici di cui è noto che possono essere infettati dai virus dell'HPAI.
2. L'autorità competente può concentrare il campionamento e le analisi di laboratorio dei volatili selvatici su specie e zone geografiche che non sono state in precedenza interessate dall'HPAI.
Storico versioni
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