Art. 6

Deroghe alle misure di riduzione del rischio di cui all'articolo 4

In vigore dal 14 feb 2017
Deroghe alle misure di riduzione del rischio di cui all' 1.   In deroga all', paragrafo 3, e purché siano in atto misure di biosicurezza volte a prevenire il rischio di trasmissione dei virus dell'HPAI, gli Stati membri possono autorizzare le seguenti attività: a) l'allevamento di pollame all'aria aperta, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) il pollame è protetto dal contatto con volatili selvatici tramite reti o tetti o altri mezzi adeguati; oppure ii) il pollame è come minimo alimentato e abbeverato al chiuso o sotto una tettoia che impedisca in modo sufficiente l'atterraggio di volatili selvatici ed eviti quindi il contatto dei volatili selvatici con il mangime o l'acqua destinati al pollame; b) l'impiego di serbatoi d'acqua all'aperto, se necessari per motivi di benessere degli animali nel caso di determinati tipi di pollame, purché adeguatamente protetti dall'accesso di uccelli acquatici selvatici; c) l'abbeveraggio del pollame con acqua proveniente da acque superficiali cui hanno accesso gli uccelli acquatici selvatici dopo un trattamento dell'acqua che garantisca l'inattivazione dei virus dell'influenza aviaria. 2.   In deroga all', paragrafo 4, e purché siano in atto misure di biosicurezza volte a prevenire il rischio di trasmissione dei virus dell'HPAI, gli Stati membri possono autorizzare le seguenti attività: a) la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali; b) l'uso di uccelli da richiamo: i) nel quadro di un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria condotto in conformità all' della direttiva 2005/94/CE, di progetti di ricerca, studi ornitologici o altre attività approvate dall'autorità competente; oppure ii) purché siano rispettate le idonee misure e disposizioni di biosicurezza volte a prevenire la trasmissione del virus dell'HPAI al pollame.
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Deroghe alle misure di riduzione del rischio di cui all'articolo 4 (Art. 6 Decisione (UE) 2017/263) — Testo vigente | Portale Normativo