Art. 4
Misure di riduzione del rischio
In vigore dal 14 feb 2017
Misure di riduzione del rischio
1. In funzione della specifica situazione epidemiologica sul loro territorio e per il tempo necessario, gli Stati membri adottano misure idonee e fattibili al fine di ridurre il rischio di trasmissione dei virus dell'HPAI dai volatili selvatici al pollame nelle zone ad alto rischio.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono destinate, in particolare, a prevenire il contatto diretto o indiretto dei volatili selvatici, in particolare degli uccelli acquatici selvatici migratori, con il pollame, in particolare anatre e oche.
3. Gli Stati membri vietano le seguenti attività nelle zone ad alto rischio:
a)
l'allevamento di pollame all'aria aperta;
b)
l'uso di serbatoi d'acqua all'aperto destinati al pollame;
c)
l'abbeveraggio del pollame con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici;
d)
lo stoccaggio di mangimi per il pollame in assenza di protezione da volatili selvatici o da altri animali.
4. Quali ulteriori misure di riduzione del rischio gli Stati membri vietano:
a)
la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;
b)
l'uso di uccelli da richiamo degli ordini Anseriformes e Charadriiformes («uccelli da richiamo»).
5. Gli Stati membri riesaminano periodicamente le misure da essi adottate a norma dei paragrafi da 1 a 4 al fine di adeguarle e adattarle alla situazione epidemiologica, compresi i rischi rappresentati dai volatili selvatici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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