Art. 3

Individuazione delle zone ad alto rischio di introduzione di virus dell'HPAI

In vigore dal 14 feb 2017
Individuazione delle zone ad alto rischio di introduzione di virus dell'HPAI Gli Stati membri individuano e riesaminano le zone del loro territorio che sono particolarmente a rischio di introduzione di virus dell'HPAI nelle aziende (nel seguito «zone ad alto rischio») nonché il periodo di permanenza di tale rischio, tenendo conto dei seguenti aspetti: a) la situazione epidemiologica sul loro territorio o sul territorio di Stati membri o paesi terzi vicini, in particolare per quanto riguarda: i) l'individuazione di virus dell'HPAI nei volatili selvatici o nelle loro feci; ii) la comparsa, in aziende che detengono pollame o altri volatili in cattività, di focolai di HPAI con ogni probabilità collegati all'individuazione dei virus dell'HPAI di cui al punto i); iii) l'individuazione in precedenza di virus dell'HPAI di cui ai punti i) e ii) e il rischio di recidive; b) i fattori di rischio di introduzione dei virus dell'HPAI nelle aziende, in particolare: i) l'ubicazione delle aziende lungo le rotte migratorie degli uccelli, in particolare di quelli che provengono dall'Asia centrale e orientale, dal Mar Caspio, dalle zone del Mar Nero, dal Medio Oriente e dall'Africa; ii) la distanza delle aziende da zone umide, stagni, paludi, laghi o fiumi dove possono radunarsi gli uccelli acquatici migratori, in particolare quelli degli ordini Anseriformes e Charadriiformes; iii) l'ubicazione delle aziende in zone caratterizzate da un'alta densità di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici; iv) la detenzione di pollame in allevamenti all'aperto in cui non si possa prevenire adeguatamente il contatto tra volatili selvatici e pollame; c) ulteriori fattori di rischio di diffusione dei virus dell'HPAI all'interno di un'azienda e tra aziende di questo tipo, in particolare qualora: i) l'azienda sia ubicata in zone ad alta densità di aziende; ii) l'intensità della circolazione di pollame, mezzi e persone all'interno di aziende e tra aziende, nonché degli altri contatti diretti e indiretti tra le aziende, sia elevata; d) le valutazioni del rischio in relazione alla gravità della diffusione dei virus dell'HPAI attraverso i volatili selvatici effettuate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dagli organismi nazionali e internazionali di valutazione del rischio; e) i risultati dei programmi di sorveglianza condotti in conformità all' della direttiva 2005/94/CE.
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Individuazione delle zone ad alto rischio di introduzione di virus dell'HPAI (Art. 3 Decisione (UE) 2017/263) — Testo vigente | Portale Normativo