Art. 3
Altri sistemi di allarme rapido e di informazione nell'Unione
In vigore dal 13 feb 2017
Altri sistemi di allarme rapido e di informazione nell'Unione
1. Nella notifica di allarme di cui all', paragrafo 1, viene specificato se il rischio individuato sia già stato notificato attraverso altri sistemi di allarme o di informazione a livello dell'Unione o istituiti a norma del trattato Euratom.
2. Nel caso in cui una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero sia comunicata tramite più di un sistema di allarme o di informazione dell'Unione, la Commissione indica attraverso il SARR il sistema principale per lo specifico tipo di scambio di informazioni.
3. Ai fini del presente articolo, gli altri sistemi di allarme e di informazione a livello dell'Unione o istituiti a norma del trattato Euratom includono i sistemi di cui all'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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