Art. 2
Notifiche degli allarmi nel quadro del SARR
In vigore dal 13 feb 2017
Notifiche degli allarmi nel quadro del SARR
1. Allorché constatino la comparsa o lo sviluppo di una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 1082/2013/UE, uno Stato membro o la Commissione notificano l'allarme di cui al suddetto articolo senza indugio e in ogni caso non più tardi di 24 ore dal momento in cui sono venuti a conoscenza della minaccia.
2. Lo Stato membro o la Commissione possono informare il comitato per la sicurezza sanitaria («CSS») della notifica dell'allarme.
3. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'obbligo di notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della decisione n. 1082/2013/UE.
4. Il fatto che non siano disponibili tutte le informazioni pertinenti quali indicate all'articolo 9, paragrafo 3, di tale decisione non deve ritardare la notifica di un allarme.
5. La notifica di cui al paragrafo 1 precisa in quale modo sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 1082/2013/UE.
6. Allorché, successivamente a una notifica di allarme, desiderino comunicare ai fini del coordinamento le informazioni pertinenti disponibili di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della decisione n. 1082/2013/UE, uno Stato membro o la Commissione utilizzano la funzionalità ad hoc del SARR per trasmettere «osservazioni» in risposta al messaggio di notifica iniziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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