Art. 4
Coordinamento delle risposte nazionali a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero
In vigore dal 13 feb 2017
Coordinamento delle risposte nazionali a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero
1. Quando una richiesta di consultazione è presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 1082/2013/UE ai fini del coordinamento della risposta a una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, la Commissione procede alla consultazione, da svolgersi in seno al CSS entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta in funzione dell'urgenza connessa alla gravità di tale minaccia.
2. La Commissione informa della richiesta il CSS e mette a sua disposizione tutte le informazioni pertinenti alla minaccia in aggiunta a quelle già comunicate tramite il SARR.
3. Gli Stati membri trasmettono inoltre per iscritto ogni informazione disponibile pertinente alla minaccia, in aggiunta a quelle già comunicate tramite il SARR, comprese le misure di sanità pubblica, o di altra natura, che sono state adottate o di cui è prevista l'adozione.
4. Il CSS esamina tutte le informazioni disponibili concernenti la minaccia in questione, comprese notifiche di allarme, valutazioni dei rischi, e ogni altra informazione trasmessa dagli Stati membri o dalla Commissione tramite il SARR o il CSS, comprese le informazioni circa le misure di sanità pubblica adottate o di cui è prevista l'adozione. Detto esame viene completato tempestivamente.
5. Allorché valutano o adottano misure di sanità pubblica per contrastare gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, gli Stati membri tengono conto dei risultati dell'esame effettuato nel quadro della consultazione del CSS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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