Art. 8

Istituzione di sottogruppi

In vigore dal 1 feb 2017
Istituzione di sottogruppi 1.   Il gruppo può istituire sottogruppi al fine di esaminare questioni specifiche relative alla sua attività. 2.   Il gruppo definisce il mandato dei sottogruppi. Un sottogruppo riferisce al gruppo e cessa di esistere una volta assolto il proprio mandato. 3.   I servizi della Commissione forniscono supporto di segreteria per le riunioni dei sottogruppi di cui al paragrafo 1. 4.   Si applicano ai sottogruppi le norme in materia di accesso ai documenti e di riservatezza di cui all', le norme sulla protezione dei dati personali di cui all' e le norme in materia di spese di cui all'.
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Istituzione di sottogruppi (Art. 8 Decisione (UE) 2017/179) — Testo vigente | Portale Normativo