Art. 10

Accesso ai documenti e riservatezza

In vigore dal 1 feb 2017
Accesso ai documenti e riservatezza 1.   Le domande rivolte al gruppo per l'accesso ai documenti relativi alle sue attività sono trattate dalla Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). 2.   Le discussioni del gruppo non sono aperte al pubblico. D'intesa con il presidente, il gruppo può decidere, per taluni argomenti, di consentire al pubblico di partecipare a tali dibattiti. 3.   I documenti trasmessi ai membri del gruppo, ai rappresentanti di terzi e agli esperti non sono divulgati pubblicamente, tranne qualora sia stato concesso l'accesso a tali documenti a norma del paragrafo 1 o la Commissione li abbia resi pubblici in altro modo. 4.   Le regole della Commissione in tema di sicurezza relativa alla protezione delle informazioni classificate e delle altre informazioni stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (3) e (UE, Euratom) 2015/444 (4) si applicano a ciascuna di tali informazioni ricevute, create o trattate dal gruppo. Le informazioni trattate dal gruppo che sono coperte dall'obbligo del segreto professionale, sono debitamente protette. 5.   I membri del gruppo nonché i rappresentanti di terzi e gli esperti sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza stabiliti al presente articolo. Il presidente si assicura che i rappresentanti di terzi e gli esperti siano informati sugli obblighi in materia di riservatezza che sono tenuti ad osservare.
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Accesso ai documenti e riservatezza (Art. 10 Decisione (UE) 2017/179) — Testo vigente | Portale Normativo