Art. 7

Terzi ed esperti

In vigore dal 1 feb 2017
Terzi ed esperti 1.   I rappresentanti dei paesi in via di adesione vengono invitati a partecipare alle riunioni del gruppo a decorrere dalla data della firma del trattato di adesione. 2.   Il presidente può decidere di invitare rappresentanti delle parti interessate o degli esperti pertinenti a partecipare a una riunione del gruppo o a una determinata parte di essa, di propria iniziativa o su richiesta di un membro del gruppo. Tuttavia, una maggioranza semplice dei membri del gruppo può opporsi a tale partecipazione. 3.   I rappresentanti di terzi, le parti interessate pertinenti e gli esperti di cui ai paragrafi 1 e 2 non assistono e non partecipano alle votazioni del gruppo.
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