Art. 5

In vigore dal 25 gen 2017
1.   Ai fini dell', lettera b), il servizio di campeggio ottiene almeno 20 punti o 24 punti se sono erogati servizi comuni. 2.   Il punteggio minimo richiesto di cui al paragrafo 1 è aumentato come segue: a) 3 punti se i servizi di ristorazione sono forniti dal gestore o dal proprietario del servizio di campeggio; b) 3 punti se gli spazi verdi sono messi a disposizione degli ospiti dal gestore o dal proprietario del servizio di campeggio; c) 3 punti se le strutture ricreative o sportive sono messe a disposizione dal gestore o dal proprietario del servizio di campeggio o 5 punti se le stesse strutture consistono in un centro benessere accessibile ai non residenti.
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Art. 5 Decisione (UE) 2017/175 — Testo vigente | Portale Normativo