Art. 9

In vigore dal 25 gen 2017
In deroga all', le domande di Ecolabel UE relative ai prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «servizi di ricettività turistica» o «servizi di campeggio» presentate entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione possono essere presentate a norma dei criteri stabiliti nelle decisioni 2009/578/CE o 2009/564/CE oppure a norma dei criteri stabiliti nella presente decisione. I marchi Ecolabel UE assegnati a norma dei criteri stabiliti nelle decisioni 2009/564/CE o 2009/578/CE possono essere utilizzati per 20 mesi dalla data di notifica della presente decisione.
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Art. 9 Decisione (UE) 2017/175 — Testo vigente | Portale Normativo