Art. 1

In vigore dal 25 gen 2017
1.   Il gruppo di prodotti «strutture ricettive» comprende la fornitura di servizi di ricettività turistica e di servizi di campeggio nonché uno qualsiasi dei seguenti servizi accessori gestiti dal fornitore di ricettività turistica: 1) servizio di ristorazione; 2) strutture ricreative o sportive; 3) spazi verdi; 4) strutture per eventi individuali quali conferenze, riunioni o formazioni professionali; 5) impianti sanitari, strutture adibite a lavanderia e cucina o servizi d'informazione in comune per i turisti del campeggio, i viaggiatori e gli ospiti. 2.   I servizi di trasporto e i viaggi di piacere sono esclusi dal gruppo di prodotti «strutture ricettive».
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Art. 1 Decisione (UE) 2017/175 — Testo vigente | Portale Normativo