Art. 1
In vigore dal 25 gen 2017
1. Il gruppo di prodotti «strutture ricettive» comprende la fornitura di servizi di ricettività turistica e di servizi di campeggio nonché uno qualsiasi dei seguenti servizi accessori gestiti dal fornitore di ricettività turistica:
1)
servizio di ristorazione;
2)
strutture ricreative o sportive;
3)
spazi verdi;
4)
strutture per eventi individuali quali conferenze, riunioni o formazioni professionali;
5)
impianti sanitari, strutture adibite a lavanderia e cucina o servizi d'informazione in comune per i turisti del campeggio, i viaggiatori e gli ospiti.
2. I servizi di trasporto e i viaggi di piacere sono esclusi dal gruppo di prodotti «strutture ricettive».
Storico versioni
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