Art. 3
In vigore dal 21 dic 2016
1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all', paragrafo 2, è pari a 9 361 204,23 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con l'AIEA. L'accordo di finanziamento dispone che l'AIEA assicuri al contributo dell'Unione una visibilità adeguata alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà incontrate e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
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