Art. 2

In vigore dal 21 dic 2016
1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione. 2.   I progetti di cui all', paragrafo 2, sono realizzati dall'AIEA, ente incaricato dell'attuazione del progetto. Essa svolge tale compito sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR stabilisce le modalità necessarie con l'AIEA.
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